ASSOCIAZIONE ITALIANA COLLEZIONISTI POSTA MILITARE

Statuto approvato il 2 dicembre 2023

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Art. 1 – Denominazione

1.1) E’ costituita la Associazione Italiana Collezionisti Posta Militare, in sigla anche semplicemente “A.I.C.P.M.”.

1.2) L’Associazione aderisce alla Federazione tra le Società Filateliche Italiane.

 

Art. 2 – Sede

2.1) L’Associazione ha sede legale in Rimini, Via Mentana n. 19. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di modificare la sede legale dell’Associazione e di istituire altrove sedi secondarie e recapiti.

 

Art. 3 – Durata

3.1) L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2040. A detta scadenza è automaticamente prorogata di venti anni se l’Assemblea ordinaria non ne delibera lo scioglimento almeno un anno prima. Analoga disciplina si applicherà per ogni altra eventuale successiva scadenza.

 

Art. 4 – Scopi

4.1) A.I.C.P.M. è una Associazione a carattere culturale, è apolitica, ha struttura democratica e non ha fini di lucro.

Gli scopi dell’Associazione sono lo studio della storia postale in genere e, in particolare, della storia postale militare, coloniale e d’occupazione, la promozione alla loro conoscenza ed alla loro diffusione.

Per la realizzazione di tali scopi l’Associazione si prefigge di:

a) realizzare studi e ricerche storico-postali;

b) pubblicare riviste e libri su tematiche storico-postali;

c) organizzare conferenze, convegni, mostre e manifestazioni su tematiche storico-postali;

d) curare siti web, forum on line e pagine di social network su tematiche storico-postali;

e) realizzare forme di collaborazione e di confronto con altre associazioni filateliche e storico postali italiane e straniere, con il mondo culturale e accademico e con associazioni d’Arma e di Corpi, nonché con le associazioni combattentistiche e enti universitari;

f) svolgere ogni altra attività finalizzata alla realizzazione delle finalità istituzionali, compreso lo svolgimento di attività marginali di natura commerciale in conformità alla normativa vigente in materia di enti non commerciali.

4.2) Le attività dell’Associazione e i suoi scopi sono ispirati a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

 

Art. 5 – Associati

5.1) Il numero degli associati è illimitato.

5.2) Gli associati si suddividono in sei categorie:

a) Fondatori: sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;

b) Ordinari: qualunque collezionista o studioso di storia postale e/o di posta militare che abbia compiuto il ventunesimo anno di età;

c) Giovanili: qualunque collezionista o studioso di storia postale e/o di posta militare che non abbia compiuto il ventunesimo anno di età;

d) Collettivi: associazioni o fondazioni filateliche;

e) Sostenitori: qualunque associato che corrisponda una quota annua pari ad almeno tre volte quella ordinaria;

f) Onorari: collezionisti e studiosi nominati, per meriti particolari, dal Consiglio direttivo dell’Associazione. Non possono superare il 5% degli associati ordinari.

 

Art. 6 – Patrimonio e entrate

6.1) Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni da essa acquistati o ad essa donati e dalle disponibilità di cassa e bancarie.

6.2) Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

- quote corrisposte dagli associati;

-  atti di liberalità;

- cessioni di beni e le erogazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti degli associati;

- cessioni di pubblicazioni dell’Associazione effettuate prevalentemente nei confronti dei propri associati;

- eventuali avanzi delle gestioni annuali;

- ricavi marginali di natura commerciale per inserzioni pubblicitarie nelle pubblicazioni dell’Associazione, strumentali al raggiungimento degli scopi dell’Associazione stessa, e conformi alla normativa vigente in materia di enti non commerciali.

6.3) E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

6.4) In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, l’eventuale patrimonio esistente dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

6.5) Gli associati che hanno cessato di far parte dell’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

6.6) Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

 

Art. 7 – Modalità di adesione all’Associazione

7.1) Gli aspiranti associati devono inoltrare domanda di adesione all’Associazione contenente anche il curriculum di collezionista e/o studioso di storia postale e/o posta militare, ovvero per i soggetti collettivi di essere una associazione o fondazione filatelica o di avere comunque interesse alla storia postale e/o alla posta militare.

7.2) Il Consiglio Direttivo decide sulla domanda di ammissione dandone comunicazione all’interessato.

Al fine di valutare le suddette domande il Consiglio Direttivo ha facoltà di richiedere agli interessati la documentazione che riterrà più opportuna.

7.3) L’ammissione all’Associazione comporta l’obbligo di corrispondere entro il 28 febbraio di ogni anno la quota sociale nella misura annualmente determinata dal Consiglio Direttivo, nonché l’obbligo di rispettare il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

7.4) Avverso la reiezione della domanda di ammissione è ammesso reclamo , entro trenta giorni, al Collegio dei Probiviri.

 

Art. 8 – Perdita della qualità di associato

8.1) La qualità di associato si perde:

a) per recesso;

b) per morosità nel pagamento delle quote sociali;

c) per esclusione a seguito di inadempimento, accertato dal Consiglio Direttivo agli obblighi statutari e alle deliberazioni degli organi sociali.

 

Art. 9 – Organi dell’Associazione

9.1) Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) i Revisori dei Conti;

d) il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 10 – L’Assemblea

10.1) L’Assemblea è sovrana nello stabilire le linee, gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione; delibera i regolamenti dell’Associazione, i rendiconti annuali economici e finanziari; delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri e su tutto quanto altro alla stessa demandato per legge o per statuto.

10.2) Hanno facoltà di intervenire con diritto di voto all’Assemblea gli associati maggiori di età di tutte le categorie di cui al precedente art. 5. Tale diritto di voto riguarda ogni tipologia di deliberazione dell’Assemblea, comprese le deliberazioni relative all’approvazione e modificazione dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione, nonché le deliberazioni per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

10.3) Ogni associato ha diritto ad un voto. Si applica il principio del voto singolo di cui all’art. 2358, secondo comma del Codice Civile. Il diritto di voto non può essere escluso in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

10.4) Ogni associato non può rappresentare per delega scritta e nominativa più di altri tre associati.

10.5) L’Assemblea è convocata dal Presidente in qualsiasi luogo della Repubblica Italiana, almeno una volta l’anno e, comunque, ogni volta che si renda utile o necessario, mediante avviso con l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e relativo ordine del giorno, pubblicato, almeno trenta giorni prima dell’Assemblea stessa in una apposita pagina del sito web dell’Associazione richiamata e accessibile dalla pagina iniziale dello stesso sito web.

Tale avviso può essere anche inviato, a mezzo email, agli associati che hanno comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica e agli altri associati, mediante posta.

10.6) L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di assenza dello stesso, dal Vice Presidente dell’Associazione. In caso di assenza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene, uno o più scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa e la regolarità di eventuali deleghe.

10.7) L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli associati.

10.8) L’Assemblea è validamente costituita e delibera, con le maggioranze previste dall’art. 21, comma I del codice civile e quindi delibera in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione delibera a maggioranza di voti qualunque sia il numero degli intervenuti.

10.9) Per le modifiche dello Statuto e dell’atto costitutivo l’Assemblea, in deroga a quanto previsto dall’art. 21, comma II del codice civile, delibera con le maggioranze previste al precedente art. 10.8).

10.10) Per lo scioglimento dell’Associazione e la relativa nomina di uno o più liquidatori, l’Assemblea delibera con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10.11) Le votazioni dell’Assemblea si svolgono nel modo stabilito dall’Assemblea stessa per ognuna delle deliberazioni. Le votazioni per l’elezione delle cariche sociali avvengono per scrutinio segreto.

10.12) Il Presidente, nel convocare l’Assemblea, può disporre che la stessa si svolga con mezzi di telecomunicazione audio o audiovisivi a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ogni momento del collegamento, sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificati questi requisiti l’Assemblea riunita in audio o audio-videoconferenza si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente.

10.13) Delle deliberazioni assembleari e dei rendiconti economici e finanziari annuali viene data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell’Associazione.

 

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo

11.1) Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli diversamente attribuiti ai sensi di legge o dal presente statuto.

11.2) Il Consiglio Direttivo è composto di sette membri, eletti ogni tre anni dall’Assemblea.

In caso di dimissioni di un Consigliere, verrà cooptato per il rimanente periodo del mandato il primo degli associati non eletti. Dopo due cooptazioni dovranno essere indette nuove elezioni. Non sono considerate dimissioni le eventuali rinunce alla carica subito dopo l’elezione da parte dell’Assemblea.

11.3) Il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri componenti, il Presidente e il Vice Presidente.

11.4) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri, tra i quali il Presidente e/o il Vice Presidente e delibera, per alzata di mano, con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza del Vice Presidente.

11.5) Il Consiglio Direttivo viene convocato con il relativo ordine del giorno e viene presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo presente alla riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche con mezzi di telecomunicazione audio o audiovisivi a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ogni momento del collegamento, sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificati questi requisiti il Consiglio Direttivo riunito in audio o audio-videoconferenza si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente.

11.6) Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione sia nei rapporti interni, sia nei confronti dei terzi, sia in giudizio; può aprire, chiudere ed operare sui conti correnti attivi bancari e postali della Associazione.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l’ordine del giorno e ne dirige i lavori.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente ulteriori poteri.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente, anche disgiuntamente da sé, i poteri a lui conferiti.

11.7) Il Presidente, sentiti gli interessati, può affidare e revocare incarichi ai consiglieri.

11.8) Il Presidente può, con parere favorevole, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo affidare e revocare incarichi temporanei o continuativi anche a associati non consiglieri.

11.9) In caso di dimissioni o di intervenuta impossibilità del Presidente di svolgere le proprie funzioni, la relativa  carica e i relativi poteri passano al Vice Presidente che entro sei mesi deve convocare l’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

 

Art. 12 – Collegio dei Revisori dei Conti

12.1) La gestione dell’Associazione è sottoposta al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre associati eletti dall’Assemblea per tre anni. Le cariche scadono contestualmente a quelle del Consiglio Direttivo.

12.2) Il Collegio dei Revisori dovrà redigere una relazione al rendiconto annuale economico e finanziario, potrà accertare la consistenza delle disponibilità di cassa e di banca e verificare la documentazione contabile.

 

Art. 13 – Collegio dei Probiviri

13.1) Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre associati eletti dall’Assemblea per tre anni.

13.2) Al Collegio dei Probiviri è inderogabilmente devoluta ogni controversia tra gli associati e i membri degli organi sociali.

 

Art.14 – Gratuità delle cariche elettive

14.1) Tutti gli incarichi elettivi sono a titolo gratuito. E’ previsto il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento di tali incarichi.

 

Art. 15 – Rendiconto annuale economico e finanziario

15.1) L’esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo sottopone obbligatoriamente all’Assemblea, per la relativa approvazione, il relativo rendiconto economico e finanziario con la propria relazione e la relazione del Collegio dei Revisori.

 

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