ASSOCIAZIONE ITALIANA COLLEZIONISTI POSTA MILITARE
Statuto approvato il 2 dicembre 2023
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Art. 1 – Denominazione
1.1) E’ costituita la
Associazione Italiana Collezionisti Posta Militare, in sigla anche semplicemente
“A.I.C.P.M.”.
1.2) L’Associazione aderisce
alla Federazione tra le Società Filateliche Italiane.
Art. 2 – Sede
2.1) L’Associazione ha sede
legale in Rimini, Via Mentana n. 19. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di
modificare la sede legale dell’Associazione e di istituire altrove sedi
secondarie e recapiti.
Art. 3 – Durata
3.1) L’Associazione ha
durata fino al 31 dicembre 2040. A detta scadenza è automaticamente prorogata di
venti anni se l’Assemblea ordinaria non ne delibera lo scioglimento almeno un
anno prima. Analoga disciplina si applicherà per ogni altra eventuale successiva
scadenza.
Art. 4 – Scopi
4.1) A.I.C.P.M. è una
Associazione a carattere culturale, è apolitica, ha struttura democratica e non
ha fini di lucro.
Gli scopi dell’Associazione
sono lo studio della storia postale in genere e, in particolare, della storia
postale militare, coloniale e d’occupazione, la promozione alla loro conoscenza
ed alla loro diffusione.
Per la realizzazione di tali
scopi l’Associazione si prefigge di:
a) realizzare studi e
ricerche storico-postali;
b) pubblicare riviste e
libri su tematiche storico-postali;
c) organizzare conferenze,
convegni, mostre e manifestazioni su tematiche storico-postali;
d) curare siti web, forum on
line e pagine di social network su tematiche storico-postali;
e) realizzare forme di
collaborazione e di confronto con altre associazioni filateliche e storico
postali italiane e straniere, con il mondo culturale e accademico e con
associazioni d’Arma e di Corpi, nonché con le associazioni combattentistiche e
enti universitari;
f) svolgere ogni altra
attività finalizzata alla realizzazione delle finalità istituzionali, compreso
lo svolgimento di attività marginali di natura commerciale in conformità alla
normativa vigente in materia di enti non commerciali.
4.2) Le attività
dell’Associazione e i suoi scopi sono ispirati a principi di pari opportunità
tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Art. 5 – Associati
5.1) Il numero degli
associati è illimitato.
5.2) Gli associati si
suddividono in sei categorie:
a) Fondatori: sono quelli
che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
b) Ordinari: qualunque
collezionista o studioso di storia postale e/o di posta militare che abbia
compiuto il ventunesimo anno di età;
c) Giovanili: qualunque
collezionista o studioso di storia postale e/o di posta militare che non abbia
compiuto il ventunesimo anno di età;
d) Collettivi: associazioni
o fondazioni filateliche;
e) Sostenitori: qualunque
associato che corrisponda una quota annua pari ad almeno tre volte quella
ordinaria;
f) Onorari: collezionisti e
studiosi nominati, per meriti particolari, dal Consiglio direttivo
dell’Associazione. Non possono superare il 5% degli associati ordinari.
Art. 6 – Patrimonio e
entrate
6.1) Il patrimonio
dell’Associazione è costituito dai beni da essa acquistati o ad essa donati e
dalle disponibilità di cassa e bancarie.
6.2) Le entrate
dell’Associazione sono costituite da:
- quote corrisposte dagli
associati;
-
atti di liberalità;
- cessioni di beni e le
erogazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, nei
confronti degli associati;
- cessioni di pubblicazioni
dell’Associazione effettuate prevalentemente nei confronti dei propri associati;
- eventuali avanzi delle
gestioni annuali;
- ricavi marginali di natura
commerciale per inserzioni pubblicitarie nelle pubblicazioni dell’Associazione,
strumentali al raggiungimento degli scopi dell’Associazione stessa, e conformi
alla normativa vigente in materia di enti non commerciali.
6.3) E’ fatto divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
6.4) In caso di scioglimento
dell’Associazione per qualsiasi causa, l’eventuale patrimonio esistente dovrà
essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
6.5) Gli associati che hanno
cessato di far parte dell’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio
della stessa.
6.6) Le quote e i contributi
associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di
morte, e non sono rivalutabili.
Art. 7 – Modalità di
adesione all’Associazione
7.1) Gli aspiranti associati
devono inoltrare domanda di adesione all’Associazione contenente anche il
curriculum di collezionista e/o studioso di storia postale e/o posta militare,
ovvero per i soggetti collettivi di essere una associazione o fondazione
filatelica o di avere comunque interesse alla storia postale e/o alla posta
militare.
7.2) Il Consiglio Direttivo
decide sulla domanda di ammissione dandone comunicazione all’interessato.
Al fine di valutare le
suddette domande il Consiglio Direttivo ha facoltà di richiedere agli
interessati la documentazione che riterrà più opportuna.
7.3) L’ammissione
all’Associazione comporta l’obbligo di corrispondere entro il 28 febbraio di
ogni anno la quota sociale nella misura annualmente determinata dal Consiglio
Direttivo, nonché l’obbligo di rispettare il presente statuto e le deliberazioni
degli organi sociali.
7.4) Avverso la reiezione
della domanda di ammissione è ammesso reclamo , entro trenta giorni, al Collegio
dei Probiviri.
Art. 8 – Perdita della
qualità di associato
8.1) La qualità di associato
si perde:
a) per recesso;
b) per morosità nel
pagamento delle quote sociali;
c) per esclusione a seguito
di inadempimento, accertato dal Consiglio Direttivo agli obblighi statutari e
alle deliberazioni degli organi sociali.
Art. 9 – Organi
dell’Associazione
9.1) Sono organi
dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli
associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) i Revisori dei Conti;
d) il Collegio dei
Probiviri.
Art. 10 – L’Assemblea
10.1) L’Assemblea è sovrana
nello stabilire le linee, gli indirizzi e le direttive generali
dell’Associazione; delibera i regolamenti dell’Associazione, i rendiconti
annuali economici e finanziari; delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti
del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri e
su tutto quanto altro alla stessa demandato per legge o per statuto.
10.2) Hanno facoltà di
intervenire con diritto di voto all’Assemblea gli associati maggiori di età di
tutte le categorie di cui al precedente art. 5. Tale diritto di voto riguarda
ogni tipologia di deliberazione dell’Assemblea, comprese le deliberazioni
relative all’approvazione e modificazione dello Statuto e dei regolamenti
dell’Associazione, nonché le deliberazioni per la nomina degli organi direttivi
dell’Associazione.
10.3) Ogni associato ha
diritto ad un voto. Si applica il principio del voto singolo di cui all’art.
2358, secondo comma del Codice Civile. Il diritto di voto non può essere escluso
in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
10.4) Ogni associato non può
rappresentare per delega scritta e nominativa più di altri tre associati.
10.5) L’Assemblea è
convocata dal Presidente in qualsiasi luogo della Repubblica Italiana, almeno
una volta l’anno e, comunque, ogni volta che si renda utile o necessario,
mediante avviso con l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e
relativo ordine del giorno, pubblicato, almeno trenta giorni prima
dell’Assemblea stessa in una apposita pagina del sito web dell’Associazione
richiamata e accessibile dalla pagina iniziale dello stesso sito web.
Tale avviso può essere anche
inviato, a mezzo email, agli associati che hanno comunicato il proprio indirizzo
di posta elettronica e agli altri associati, mediante posta.
10.6) L’Assemblea è
presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di assenza dello stesso,
dal Vice Presidente dell’Associazione. In caso di assenza di entrambi
l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un
segretario e, se lo ritiene, uno o più scrutatori. Spetta al Presidente
dell’Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa e la regolarità
di eventuali deleghe.
10.7) L’Assemblea deve
essere convocata dal Presidente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga
opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli associati.
10.8) L’Assemblea è
validamente costituita e delibera, con le maggioranze previste dall’art. 21,
comma I del codice civile e quindi delibera in prima convocazione a maggioranza
di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda
convocazione delibera a maggioranza di voti qualunque sia il numero degli
intervenuti.
10.9) Per le modifiche dello
Statuto e dell’atto costitutivo l’Assemblea, in deroga a quanto previsto
dall’art. 21, comma II del codice civile, delibera con le maggioranze previste
al precedente art. 10.8).
10.10) Per lo scioglimento
dell’Associazione e la relativa nomina di uno o più liquidatori, l’Assemblea
delibera con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
10.11) Le votazioni
dell’Assemblea si svolgono nel modo stabilito dall’Assemblea stessa per ognuna
delle deliberazioni. Le votazioni per l’elezione delle cariche sociali avvengono
per scrutinio segreto.
10.12) Il Presidente, nel
convocare l’Assemblea, può disporre che la stessa si svolga con mezzi di
telecomunicazione audio o audiovisivi a condizione che tutti i partecipanti
possano essere identificati e individuati in ogni momento del collegamento, sia
consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o
visionare documenti, intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli
argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificati questi requisiti
l’Assemblea riunita in audio o audio-videoconferenza si considera tenuto nel
luogo in cui si trova il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente.
10.13) Delle deliberazioni
assembleari e dei rendiconti economici e finanziari annuali viene data
pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell’Associazione.
Art. 11 – Il Consiglio
Direttivo
11.1) Il Consiglio Direttivo
è l’organo amministrativo dell’Associazione ed è dotato di tutti i poteri di
ordinaria e di straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli diversamente
attribuiti ai sensi di legge o dal presente statuto.
11.2) Il Consiglio Direttivo
è composto di sette membri, eletti ogni tre anni dall’Assemblea.
In caso di dimissioni di un
Consigliere, verrà cooptato per il rimanente periodo del mandato il primo degli
associati non eletti. Dopo due cooptazioni dovranno essere indette nuove
elezioni. Non sono considerate dimissioni le eventuali rinunce alla carica
subito dopo l’elezione da parte dell’Assemblea.
11.3) Il Consiglio Direttivo
nomina, tra i propri componenti, il Presidente e il Vice Presidente.
11.4) Il Consiglio Direttivo
è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi
membri, tra i quali il Presidente e/o il Vice Presidente e delibera, per alzata
di mano, con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del
Presidente o, in sua assenza del Vice Presidente.
11.5) Il Consiglio Direttivo
viene convocato con il relativo ordine del giorno e viene presieduto dal
Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal
componente più anziano di età del Consiglio Direttivo presente alla riunione.
11.6) Il Presidente
rappresenta legalmente l’Associazione sia nei rapporti interni, sia nei
confronti dei terzi, sia in giudizio; può aprire, chiudere ed operare sui conti
correnti attivi bancari e postali della Associazione.
Il Presidente convoca il
Consiglio Direttivo, ne fissa l’ordine del giorno e ne dirige i lavori.
Il Consiglio Direttivo può
delegare al Presidente ulteriori poteri.
Il Presidente può delegare
al Vice Presidente, anche disgiuntamente da sé, i poteri a lui conferiti.
11.7) Il Presidente, sentiti
gli interessati, può affidare e revocare incarichi ai consiglieri.
11.8) Il Presidente può, con
parere favorevole, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo affidare e
revocare incarichi temporanei o continuativi anche a associati non consiglieri.
11.9) In caso di dimissioni
o di intervenuta impossibilità del Presidente di svolgere le proprie funzioni,
la relativa carica e i relativi poteri
passano al Vice Presidente che entro sei mesi deve convocare l’Assemblea per il
rinnovo delle cariche sociali.
Art. 12 – Collegio dei
Revisori dei Conti
12.1) La gestione
dell’Associazione è sottoposta al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti,
costituito da tre associati eletti dall’Assemblea per tre anni. Le cariche
scadono contestualmente a quelle del Consiglio Direttivo.
12.2) Il Collegio dei
Revisori dovrà redigere una relazione al rendiconto annuale economico e
finanziario, potrà accertare la consistenza delle disponibilità di cassa e di
banca e verificare la documentazione contabile.
Art. 13 – Collegio dei
Probiviri
13.1) Il Collegio dei
Probiviri è costituito da tre associati eletti dall’Assemblea per tre anni.
13.2) Al Collegio dei
Probiviri è inderogabilmente devoluta ogni controversia tra gli associati e i
membri degli organi sociali.
Art.14 – Gratuità delle
cariche elettive
14.1) Tutti gli incarichi
elettivi sono a titolo gratuito. E’ previsto il rimborso delle spese sostenute
per l’espletamento di tali incarichi.
Art. 15 – Rendiconto
annuale economico e finanziario
15.1) L’esercizio
finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Entro sei mesi dalla
chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo sottopone obbligatoriamente
all’Assemblea, per la relativa approvazione, il relativo rendiconto economico e
finanziario con la propria relazione e la relazione del Collegio dei Revisori.
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