41
I locali dovranno essere completamente al riparo del-
l’umidità, suff icientemente riscaldati ed illuminati.
Dovranno essere prese le precauzioni contro gli incen-
di. Riguardo ai dormitori: grande spazio, aerazione suf-
f iciente; ordine e materiale per dormire saranno come
per le truppe di deposito della potenza detentrice”.
L’ articolo 11 stabilisce che : “La razione alimentare
dei prigionieri di guerra sarà equivalente in qualità e
quantità a quella delle truppe di deposito. Sarà loro for-
nita acqua potabile a sufficienza; sarà autorizzato l’uso
del tabacco. I prigionieri di guerra potranno essere
impiegati nelle cucine. Tutte le misure disciplinari col-
lettive che incidono sul nutrimento sono vietate”.
L’articolo 12 stabilisce che la potenza detentrice deve
provvedere al vestiario ed alle calzature, al loro rim-
piazzo ed alla loro riparazione; inoltre in ogni campo
devono essere istituiti degli spacci in cui ci si possano
procurare beni alimentari ed oggetti di uso personale.
Gli articoli 13 e 14 stabiliscono che deve essere fatto
tutto il possibile per evitare il diffondersi di epidemie
ed assicurare la pulizia e salubrità dei campi i quali
devono avere, oltre ad impianti igienici adeguati, anche
un’infermeria adatta a curare i malati comuni, mentre
quelli più g ravi devono essere trasferiti presso gli
impianti sanitari competenti, siano essi militari o civi-
li. L’articolo 17 stabilisce che debbano essere favorite
in ogni modo tutte quelle distrazioni intellettuali e
sportive che i prigionieri desiderano. Tutti gli ordini
devono essere impartiti in una lingua
comprensibile per i prigionieri ed all’uf-
ficiale a cui è sottoposto il campo sono
dovuti tutti i segni di rispetto in uso; è
permesso portare tutte le decorazioni e
gli uff iciali prigionieri sono tenuti a
salutare soltanto gli uff iciali nemici di
grado uguale o superiore ed hanno dirit-
to ad un numero suff iciente di attenden-
ti. Tutti i prigionieri, a seconda del
grado, ricevono una paga (che alla fine
della guerra deve essere rimborsata dallo
Stato di appartenenza ) dallo Stato
detentore e, sempre secondo il grado,
sono autorizzati a riceverne una parte in
contanti mentre il resto viene accreditato
sul loro conto; alla f ine della prigionia, il
totale del credito deve essere riscosso
dal prigioniero che nel frattempo deve
anche aver avuto la possibilità di spedire
del denaro alla famiglia. Gli uff iciali,
diversamente da tutti gli altri g radi, deb-
bono provvedere al proprio manteni-
mento versando una quota per il vitto ed
acquistando il vestiario necessario.
L’ articolo 26 stabilisce che: “ In caso di
trasferimento i prigionieri di guerra
saranno avvisati o preavvisati uff icial-
mente della loro nuova destinazione: essi
saranno autorizzati a portare i loro effet-
ti personali, la loro corrispondenza ed i
pacchi postali giunti al loro indirizzo.
Tutte le necessarie disposizioni ver ranno
prese aff inché la corrispondenza ed i
pacchi postali indirizzati al loro vec-
chio campo siano ritrasmessi senza
indugio”.
Gli articoli dal 27 al 34 stabiliscono
che il lavoro non solo è possibile ma è
anche elemento di salute e di moralità. Tale impiego
deve essere a seconda del g rado e delle capacità dei
militari ma non riguarda né gli ufficiali, che lavorano
solo su base volontaria, né i sottuff iciali, che sono soli-
tamente utilizzati per la sorveglianza degli altri prigio-
nieri. Esiste una paga per i prigionieri lavoratori ( pur-
ché il lavoro non consista nella manutenzione ed
amministrazione dei campi di prigionia ) che deve
essere stabilita mediante accordi tra i belligeranti oppu-
re uniformarsi a quella in vigore per i militari della
potenza detentrice; lo Stato è ugualmente responsabile
per quanto riguarda le modalità del lavoro, la paga, il
Fig. 3 - Richiesta di notizie, da parte della CROCE ROSSA
di GINEVRA, di un prigioniero che si trova a DECAMERE',
in AFRICA ORIENTALE ITALIANA.
| Pagina successiva |