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mantenimento dei prigionieri anche nel caso che essi
lavorino per conto di privati. La giornata lavorativa non
deve essere “eccessiva e non deve comunque superare
quella degli operai civili impiegati nello stesso tipo di
lavoro ( articolo 30 ) mentre il tipo di lavoro è stabili-
to dall’articolo 31: “Il lavoro fornito dai prigionieri di
guerra non avrà diretta relazione con le operazioni bel-
liche. E’ proibito specialmente utilizzare i prigionieri
per la produzione e il trasporto di armi o munizioni di
qualsiasi tipo, o per il trasporto di materiale destinato
ad unità combattenti”. Secondo l’articolo 32 è inoltre
proibito “utilizzare i prigionieri in lavoro insalubre e
pericoloso”.
L’ articolo 36 stabilisce che, per evitare il sovraccarico,
l’intasamento e l’eccessiva lentezza del servizio posta-
le dovuti anche alla naturale e comprensibile censura
della corrispondenza, ogni nazione “fisserà periodica-
mente il numero delle lettere e di cartoline che i pri-
gionieri di guerra di categorie diverse saranno autoriz-
zati a ricevere ogni mese, e notif icherà tale numero
all’altro belligerante. Tali lettere e cartoline saranno
spedite per la via più breve e non potranno essere ritar-
date né trattenute per motivi disciplinari”. Inoltre
nel giro di una settimana al massimo ogni prigio-
niero deve essere in g rado di avvertire la propria
famiglia di essere stato catturato o di essere amma-
lato. La corrispondenza non è sottoposta a tariffa
postale e deve essere scritta nella propria lingua; i
prigionieri possono inviare denari , valori e altri
pacchi e possono ricevere doni di vettovagliamento,
abbigliamento e libri (che però possono essere
vagliati dalla censura). Inoltre deve essere possibile
trasmettere atti e documenti ai prigionieri e legaliz-
zarne la firma (per procure e testamenti in special
modo).
L’ articolo 42 stabilisce che i prigionieri di guerra
hanno diritto di “far conoscere alle autorità militari
sotto le quali si trovano i loro reclami per lo stato di
prigionia al quale sono obbligati. Essi avranno
ugualmente il diritto di rivolgersi al rappresentante
della Potenza detentrice ed a lui segnalare i punti
sui quali avranno da inoltrare reclami riguardanti il
loro stato di prigionia”. Come collaboratore di que-
st’ultimo viene designato dai prigionieri (per i
campi degli ufficiali sarà il più anziano nel grado
più elevato ) un “uomo di f iducia” per ogni campo,
approvato dalle autorità militari, che ha il compito
di occuparsi anche dei rapporti tra gli uomini e le
società di soccorso.
Per quanto concerne le sanzioni penali, la conven-
zione stabilisce che i prigionieri non possano sub-
ire delle pene diverse da quelle previste per gli
stessi reati nei confronti dei militari delle armate
nazionali; vieta qualsiasi punizione corporale, la
reclusione in locali bui e atti di crudeltà in genere; proi-
bisce le pene collettive per mancanze individuali; rac-
comanda la massima indulgenza verso coloro che
abbiano compiuto infrazioni o reati connessi con la
fuga o il tentativo di essa; stabilisce che il prigioniero
evaso e in seguito catturato non possa essere punito e
che il tentativo di evasione ripetuto non sia una circo-
stanza aggravante agli effetti di un altro reato mentre
considera i complici di una evasione passibili solo di
pene disciplinari, pur ritenendo lecito far fuoco su chi
sta tentando la fuga.
Il provvedimento restrittivo più severo è l’arresto fino
a 30 giorni e può essere deciso solo dall’ufficiale auto-
rizzato; il prigioniero agli arresti non perde le preroga-
tive del proprio grado che conserva a tutti gli effetti,
così come la facoltà di leggere e scrivere. E’ inoltre
proibito trattenere un prigioniero che stia scontando
una pena disciplinare se questo è nelle condizioni di
essere rimpatriato.
Gli articoli dal 68 al 74 si occupano del rimpatrio dei
grandi invalidi e dell’ospedalizzazione degli altri in
paesi neutri, che deve essere frutto di un accordo fra i
belligeranti riguardo allo scambio di prigionieri delle
opposte parti per motivi umanitari. Viene anche con-
templata la libertà sulla parola che è offerta al prigio-
niero e patto che si impegni, spesso per iscritto, a non
prendere le armi contro il paese detentore.
L’ articolo 75 stabilisce che, al termine delle ostilità tra
Stati, essi si impegnino ad accelerare il più possibile il
rimpatrio dei prigionieri di guerra, tranne quelli che
eventualmente stiano scontando una pena detentiva per
un reato di diritto comune.
Fig. 4 - Messaggio del Vaticano, con gli auguri
di Pasqua 1943, da parte della famiglia
ad un prigioniero nel campo N°5 in RHODESIA.
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