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...omissis, e così di seguito, con aumento di 1 decimo
di lira per ogni 100 km. (o fraz.) in più.
Fig. 8 – Il decreto del 21.5.1811 con cui furono intro-
dotte nel Regno d’Italia le tariffe per la spedizione
delle lettere (le stesse in vigore in tutto l’Impero). Tali
tariffe erano in uso nel momento in cui ebbe inizio la
campagna di Russia.
L’art. 2 stabilisce invece la progressione di tassa per
quanto riguarda il peso e cioè:
La lettera del peso di sei denari e fino al peso di otto
denari pagherà un decimo di lira in su del porto sem-
plice. La lettera del peso di otto denari e fino ad undi-
ci denari esclusivamente pagherà una volta e mezza il
porto. La lettera o pacchetto dagli undici ai quindici
denari esclusivamente pagherà due volte il porto della
lettera semplice…omissis.
Alle figure 9 e 10 riproduco due lettere, entrambe
dirette a Siena e spedite, rispettivamente, da Glogau
(Prussia) e da Varsavia (Polonia) che testimoniano il
suddetto sistema di calcolo della tassa: pur partendo da
località diverse la tassa segnata su entrambe è pari a 12
decimi di lira (vedi indicazione manoscritta); la distan-
za era, ovviamente, compresa tra 900 e 1.000 chilome-
tri ed il peso inferiore ai 6 grammi.
Fig. 9 – Lettera del 14.8.1812 spedita da Glogau a
Siena tramite l’ufficio “N 16 / Grande Armée”. Tassa
a destino di 12 décimes (cifra manoscritta).
Fig. 10 – Lettera del 6.12.1812 spedita da Varsavia a
Siena tramite l’ufficio “N 4 / Grande Armée”. Tassa a
destino di 12 décimes (cifra manoscritta). Nel testo il
mittente dice che le precedenti lettere le ha spedite
tramite amici mentre questa “non sto a mandarla a
nessuno, giacché abbiamo qua una posta militare
francese che è sicurissima ed anche economica giac-
ché non c’è l’obbligo di francare le lettere”.
Nel suddetto decreto gli articoli che riguardano le cor-
rispondenze dirette ai militari sono il n. 5 ed il n. 6; essi
fanno distinzione tra soldati fuori o dentro i confini di
Stato e recitano come segue:
Art. 5 – Le lettere per le Armate pagano soltanto dal
luogo della partenza all’ultimo ufficio delle frontiera
per la quale sono dirette.
Art. 6 – Il diritto di affrancare, mediante una tassa
fissa, le lettere indirizzate ai Militari impiegati tanto
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